Chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% sull’acquisto di materassi destinati a persone con disabilità.

- Premessa

La presente comunicazione ha lo scopo di informare in modo chiaro, corretto e trasparente la Clientela che l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% non è una facoltà del venditore, bensì una agevolazione fiscale prevista dalla legge, applicabile esclusivamente al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e documentali

In assenza della documentazione prevista dalla normativa vigente, il venditore è obbligato per legge ad applicare l’aliquota IVA ordinaria.

Riferimenti normativi

L’agevolazione IVA al 4% per l’acquisto di beni destinati a persone con disabilità è disciplinata da:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA)Tabella A, Parte II, n. 31, che prevede l’aliquota IVA del 4% per:
    “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, che definisce la condizione di handicap in situazione di gravità.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 luglio 2001 e successive precisazioni (tra cui Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021), che stabiliscono:

    • l’obbligo di possesso di idonea certificazione sanitaria;

    • l’obbligo per il venditore di verificare la documentazione prima dell’applicazione dell’aliquota agevolata.

Requisiti soggettivi per l’accesso all’IVA agevolata

Per poter accedere all’aliquota IVA agevolata del 4%, non è sufficiente il semplice possesso della Legge 104/1992

La normativa fiscale e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate richiedono che il beneficiario presenti una condizione di disabilità grave e permanente, tale da giustificare l’acquisto di un ausilio specifico.

In particolare, nella prassi applicativa, l’agevolazione IVA al 4% è riconosciuta esclusivamente in presenza di una invalidità civile riconosciuta al 100%, unitamente alla certificazione di handicap in situazione di gravità.

Differenze tra gli articoli della Legge 104/1992

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 contiene diverse definizioni e tutele, ma non tutte rilevano ai fini fiscali. È quindi fondamentale distinguere correttamente gli articoli più spesso richiamati.

  • Articolo 2 della Legge 104/1992

stabilisce i principi generali e le finalità della normativa, affermando che la Repubblica:

“garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”.

Si tratta di una norma di carattere programmatico e generale, che:

  • definisce gli obiettivi di tutela e integrazione della persona con disabilità;

  • non individua requisiti sanitari specifici;

  • non attribuisce agevolazioni fiscali dirette.

Pertanto:

  • il solo richiamo all’art. 2 non dà diritto ad alcuna agevolazione IVA;

  • non può essere utilizzato come base per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4%.

  • Articolo 3, comma 1 – Handicap (non grave)

L’art. 3, comma 1, definisce la persona con handicap come:

“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa”.

Questa condizione:

  • non configura una situazione di gravità;

  • ha finalità prevalentemente sociali e di integrazione;

  • non consente l’accesso automatico all’IVA agevolata al 4%

  • Articolo 3, comma 2 – Accertamento della condizione di handicap

L’art. 3, comma 2, della Legge 104/1992 stabilisce che:

“La persona handicappata è colui la cui condizione di handicap è accertata ai sensi dell’articolo 4”.

Il comma 2 ha quindi una funzione esclusivamente procedurale, in quanto:

non introduce una nuova tipologia di disabilità; non attribuisce diritti o agevolazioni fiscali; rinvia alle modalità di accertamento medico-legale effettuate dalle Commissioni competenti.

In pratica, il comma 2:chiarisce che la condizione di handicap deve risultare da un verbale ufficiale; non distingue tra handicap grave e non grave; non è sufficiente per l’accesso a benefici fiscali o IVA agevolata.

Il semplice riferimento nel verbale all’“art. 3, comma 2” non consente l’applicazione dell’IVA al 4%.

  • Articolo 3, comma 3 – Handicap in situazione di gravità

L’art. 3, comma 3, individua la condizione di handicap grave, definita come:

“una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.

Solo questa condizione:

  • consente l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa;

  • deve essere espressamente indicata nel verbale rilasciato dalla Commissione Medica;

  • è requisito indispensabile per l’applicazione dell’IVA agevolata.

Invalidità civile e percentuali

È fondamentale distinguere tra riconoscimento della Legge 104 e invalidità civile:

  • L’invalidità civile misura la riduzione della capacità lavorativa ed è espressa in percentuale;

  • La Legge 104 individua invece la condizione di handicap (grave o non grave).

Ai fini dell’IVA agevolata al 4%, è generalmente richiesto:

  • Invalidità civile riconosciuta al 100%;

  • Verbale di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

  • attestazione che la disabilità sia permanente.

Percentuali di invalidità inferiori (ad esempio 67%, 74%, 80%):

  • non sono sufficienti per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% sugli ausili;

  • non consentono al venditore di applicare l’agevolazione.

  • Documentazione obbligatoria

Per poter usufruire dell’IVA agevolata al 4%, il cliente deve obbligatoriamente essere in possesso di:

  1. Verbale di invalidità civile con riconoscimento del 100%;

  2. Verbale di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se richiesta dalla normativa fiscale.

In assenza anche di uno solo dei documenti sopra indicati, non è possibile applicare l’IVA al 4%.

Precisazioni importanti

  • L’aliquota IVA agevolata non può essere applicata su richiesta verbale del cliente;

  • Il venditore ha l’obbligo di verificare e conservare la documentazione;

  • L’applicazione indebita dell’IVA al 4% espone l’esercente a sanzioni fiscali, interessi e recupero dell’imposta.

Conclusione

Si ribadisce che: L’IVA agevolata al 4% è subordinata a requisiti sanitari e fiscali rigorosi stabiliti dalla legge, non derogabili dal venditore. In mancanza di invalidità civile al 100% e di riconoscimento dell’handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992, il materasso deve essere venduto con aliquota IVA ordinaria, come previsto dalla normativa vigente. La presente informativa è redatta a tutela sia del cliente sia dell’esercente, nel rispetto delle disposizioni fiscali dello Stato.

Documento redatto a fini informativi secondo la normativa fiscale e tributaria vigente.

Applicazione IVA agevolata al 4%